ISEE 2023 E NUCLEO FAMIGLIARE

Enzo Jannacci 1991 ( “La strana famiglia” dall’album  “Guarda la fotografia”)

Con l’entrata a regime di diverse  prestazioni previdenziali o facilitazioni (si pensi all’Assegno Unico in sede dei vecchi ANF, piuttosto che la rateizzazione delle cartelle esattoriali) il modello ISEE ha assunto un ruolo sempre più importante.

Gli interventi del legislatore (esempio DL 4/2019, DL 34/2019 e DL 101/2019) hanno chiarito ed introdotto importanti novità: dal 1/01/2020 i nuovi termini di validità della DSU e del modificato riferimento temporale dei dati reddituali/patrimoniali ivi indicati (la durata dell’ISEE corrente è passata da 2 mesi a 6 mesi), piuttosto che la definizione di nuovi casi che consentono di richiedere l’ISEE corrente:

  • riduzione del reddito familiare di almeno il 25%
  • interruzione o riduzione del rapporto di lavoro
  • interruzione di un indennità o prestazione sociale.

Essendo ISEE una fotografia della situazione economico patrimoniale del nucleo familiare, la definizione dello stesso è il punto di partenza del modulo: con particolare riguardo ai coniugi che continuano a mantenere la residenza nella stessa abitazione anche a seguito di separazione o divorzio, ai componenti del nucleo familiare che effettuano variazioni anagrafiche pur continuando a risiedere nella 

medesima abitazione e ai figli maggiorenni non conviventi coi genitori.

Il nucleo familiare del dichiarante, ai fini dell’ISEE, è in generale costituito dai soggetti che compongono la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU.

Salvo casi particolari, i coniugi e figli minori, anche se non conviventi, fanno parte dello stesso nucleo e che a  questi vanno aggiunte le altre persone presenti sullo stato di famiglia.

Se ad esempio nello stato di famiglia di Giovanni sono presenti la moglie e 2 figli minori e i genitori anziani; Giovanni ha poi un figlio, ancora fiscalmente a carico, di età inferiore a 26 anni, non convivente, non coniugato e senza figli. Ai fini dell’ISEE ordinario, il nucleo familiare si compone di tutte queste persone.

Coniuge convivente

  • si indicano i suoi dati se risulta nello stesso stato di famiglia; i coniugi che risultano in quest’ultimo fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare.

Coniuge con diversa residenza

  • fa parte del nucleo familiare del dichiarante; tale situazione è identica a quella dei coniugi conviventi; in tal caso occorre precisare nel Quadro B lo stato di famiglia da considerare, per stabilire quali altre persone facciano parte del nucleo familiare ai fini dell’ISEE; la scelta dello stato di famiglia da considerare è stabilita d’accordo tra i coniugi e questa vale per tutto il periodo di validità della dichiarazione; in assenza di accordo, si indica l’ultima residenza familiare comune; in assenza di quest’ultima si considera la residenza del coniuge di maggior durata;
  • si indica anche il coniuge iscritto nell’AIRE; in tal caso si considera lo stato di famiglia del coniuge residente in Italia;
  • casi in cui i coniugi con diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti:
  • è stata pronunciata separazione giudiziale o omologata la separazione consensuale;
  • la diversa residenza derivi da provvedimenti temporanei ed urgenti;
  • un coniuge è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato allontanamento, con provvedimento, dalla residenza familiare per condotta pregiudizievole al figlio;
  • quando si è verificato uno dei casi ex art. 3, L. 898/1970, ed è stata proposta domanda di divorzio;
  • abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità.
  • se uno dei coniugi ha la residenza in un istituto di cura, caserma o detenzione, si considera lo stato di famiglia dell’altro coniuge.
  • le regole anzidette si applicano sia al coniuge del dichiarante e sia agli altri soggetti coniugati che fanno parte del nucleo familiare del dichiarante ai fini dell’ISEE; ciò vale anche per i minorenni coniugati o per soggetti coniugati che sono presenti nello stato di famiglia del dichiarante.

Coniugi separati legalmente o divorziati che risiedono nella stessa abitazione

  • fanno parte dello stesso nucleo familiare anche nel caso in cui risiedano nella stessa abitazione, ma risultino in due stati di famiglia distinti;
  • quando i coniugi separati o divorziati costituiscano 2 nuclei diversi: devono avere 2 diverse residenze;
  • separazione o divorzio avvenuti dopo il 1/09/2018: la certificazione del cambio di residenza deve risultare dal verbale della polizia locale.

Unioni Civili

  • le regole dei coniugi si applicano alle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.

Figli minorenni e minori affidati

  • genitori e figli: sono i soggetti tra i quali intercorre un rapporto di filiazione;
  • figlio minore di anni 18: fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive;
  • minore in affidamento temporaneo: costituisce nucleo familiare a sé, fermo restando la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo familiare; una scelta in tal senso vale per l’intero periodo di validità della DSU;
  • minore in affidamento preadottivo: fa parte del nucleo familiare dell’affidatario anche se risulta nella famiglia anagrafica del genitore;
  • figlio minorenne coniugato (caso per minore di anni 18 che abbia compiuto 16 anni): si applicano le regole dei coniugi.
  • figli maggiorenni non conviventi
  • figlio maggiorenne convivente con uno o entrambi i genitori: fa parte del nucleo familiare del genitore/i con il quale convive);
  • figlio maggiorenne non convivente con nessuno dei genitori: fa parte di un nucleo diverso, a meno che non abbia un’età inferiore a 26 anni e non sia fiscalmente a carico;
  • genitori appartenenti a nuclei familiari distinti: il figlio di età inferiore a 26 anni, se a carico IRPEF di entrambi, fa parte del nucleo di uno dei genitori, da lui scelto; si ricorda che dal 1/01/2019 il limite di reddito per essere considerati fiscalmente a carico è stato elevato a € 4.000 per i figli di età non superiore a 24 anni; il reddito da considerare per determinare se il figlio maggiorenne sia a carico o meno dei genitori è quello relativo all’anno di riferimento dei redditi riportati nella DSU (nel secondo anno solare precedente la presentazione della DSU) (per le DSU presentate nel 2019 l’anno di riferimento è il 2017).

Componenti che continuano a risiedere nella stessa abitazione

  • i componenti che già fanno parte di un nucleo ai fini ISEE continuano a farne parte nel caso in cui continuino a risiedere nella stessa abitazione nonostante siano intervenute variazioni anagrafiche.

Convivenza anagrafica

  • sono in tale situazione i soggetti che risiedono stabilmente in istituti religiosi, assistenziali o cura, in caserme o in istituti di detenzione

Neomaggiorenni

  • ai neomaggiorenni in uscita da convivenza anagrafica o affidamento temporaneo si applica quanto previsto per i figli maggiorenni non conviventi, fatta salva la costituzione di un nucleo a sé.

Nel caso di genitori non coniugati e non conviventi tra loro, la relativa casella, posta nella sezione riguardante i nuclei familiari con figli minorenni, va barrata solo se il genitore non convivente nel nucleo del minorenne si trovi in una delle seguenti situazioni:

  • risulti coniugato o avere figli con persona diversa dall’altro genitore;
  • sia stato stabilito dal giudice il versamento di assegni periodici per il mantenimento dei figli;
  • sussista esclusione dalla potestà sui figli o risulti adottato il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
  • risulti accertato in sede giuridica o dalla pubblica autorità l’estraneità per rapporti affettivi ed economici.

Enzo Jannacci ( “La strana famiglia” dall’album  “Guarda la fotografia” 1991)

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