TFR CALCOLO DELLA LIQUIDAZIONE

Insieme alla tredicesima è forse il più rinomato tra gli “istituti indiretti”Il TFR (Trattamento di Fine Rapporto) è un compenso a corresponsione differita rispetto la cessazione del rapporto di lavoro, la cui cifra finale viene calcolata per quote annuali in base ad alcuni parametri: si somma la retribuzione annua lorda divisa per il numero fisso di 13,5. Ogni anno, poi, tramite indice di rivalutazione pari al 75% dell’inflazione più l’1,5% fisso viene, appunto, rivalutato Il codice civile lo richiama al articolo 2120: “In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto” L’ INPS lo declina come somma che il datore di lavoro deve corrispondere al proprio dipendente alla cessazione del rapporto, corrispondente alla sommatoria delle quote di retribuzione accantonate e rivalutate annualmente.

Calcolo del TFR

Prendendo una retribuzione annua (vedi sotto) di € 20.000: TFR= € 20.000/13,5 = € 1.481,48 euro La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni. Ipotizziamo una tasso di rivalutazione (NIC – pubblicato annualmente da ISTAT) dello 0,8%: questo va “normalizzato” al 75% sommando  1,5 come tasso fisso. Tasso di rivalutazione 1,5 + (0,8*0,75) = 1,5 + 0,6 = 2,1% Una volta calcolato il tasso, viene calcolato sul sui € 1.481,48 accantonati

TFR e riforma del 2007

La legge di Stabilità del 2005 cambia radicalmente le regole del TFR. La riforma promulgata del Presidente Azeglio Ciampi e promossa dal governo Berlusconi (con Roberto Maroni Ministro del lavoro, e Giulio Tremonti Ministro dell’economia) disciplina dall’avvio del 2007 un nuovo regime con una fase transitoria di scelta che ha permesso di spostare il TFR dall’azienda a una forma pensionistica complementare

Retribuzione e tassazione

Salvo diverse previsioni presenti nei CCNL, la retribuzione di riferimento per il TFR è quella costituita da tutti gli elementi retributivi tipici, normali e ripetitivi del rapporto di lavoro minimo contrattuale che sono: anzianità, cottimo, importi forfettari, indennità di maneggio denaro, indennità per disagiata sede, maggiorazione turni, premi e partecipazioni, premi presenza, prestazioni retributive in natura, provvigioni, straordinario fisso ripetitivo, superminimi, valori convenzionali mensa e altre somme corrisposte a titolo non occasionale, eccetto i rimborsi spese. E’ importante quindi calcolare le c.d. incidenze sul montante La tassazione per il TFR è separata: soggetto a ritenuta d’acconto pari al 20%, dopodiché l’Agenzia delle Entrate determina la tassazione finale in base all’aliquota media di tassazione degli ultimi due anni. La normativa vigente distingue fra le quote maturate a partire dall’1 gennaio 2001 e quelle antecedenti. Le somme erogate sono imponibili solo per la quota capitale, non vengono quindi considerate le rivalutazioni annuali. Le quote sino al 31 dicembre 2000 sono interamente tassate dal datore di lavoro. Il datore di lavoro ha l’obbligo di effettuare la ritenuta ai fini fiscali quando il TFR viene erogato al lavoratore. L’aliquota IRPEF successivamente applicata dall’Agenzia delle Entrate tiene conto di quella media che il lavoratore ha subito negli ultimi 5 anni ai fini della tassazione IRPEF.

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